Violenza sessuale di gruppo. Ma cosa è successo? Proviamo a capirlo.

CHI?

TRIBUNALE DEL RIESAME: è formato da 3 giudici (tribunale collegiale) i quali si occupano di controllare, rivedere, verificare la legittimità dei provvedimenti restrittivi della liberta’ personale quando questi vengono contestati (impugnati).

CORTE DI CASSAZIONE: senza badare ai fatti, assicura che la legge venga osservata in maniera esatta e uniforme. Rappresenta l’ultima possibilità (dopo la corte d’Appello) di poter contestare un provvedimento (terzo grado).

CORTE COSTITUZIONALE: è formata da 15 giudici che tra le altre, si occupano di verificare che le nostre leggi non siano in contrasto con la Costituzione.

CODICE ROCCO: è il nostro attuale codice penale, di matrice fascista (risale agli anni 30), fortunatamente riformato dagli anni 70 in poi.

MISURA CAUTELARE IN CARCERE: Il più forte strumento di limitazione della libertà delle persone, per questo può essere disposto solo in casi specifici (pericolo di fuga, turbamento indagini, reiterazione reato) e solo se le altre misure alternative risultino inadeguate.

QUANDO?

15 febbraio 1996. La legge nr. 66 modifica il Codice Rocco e il reato di violenza sessuale prima inquadrato nei “reati contro la moralità pubblica e il buon costume” viene invece collocato nei “delitti contro la persona”.

23 aprile 2009. La Legge nr. 38  per le “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche’ in tema di atti persecutori”  modifica il codice penale, in questo modo anche per il reato di violenza sessuale “Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza… è applicata la custodia cautelare in carcere”

21 luglio 2010. Sentenza 265. La corte costituzionale ha ritenuto quella legge in contrasto con gli articoli 3 (uguaglianza davanti alla legge), 13 (libertà personale) e 27 (funzione della pena) della Costituzione ed ha sostenuto le alternative al carcere «nell’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfate con altre misure».

POI SUCCEDE QUESTO:
“La Cassazione, occupandosi di una violenza di due diciannovenni su una minorenne avvenuta a Cassino, ha accolto il ricorso di R.L. e di L.B. nei confronti dei quali il tribunale di Roma, il 5 agosto 2011, aveva confermato la custodia in carcere. I due giovani erano stati denunciati dalla squadra mobile di Frosinone dopo il racconto della ragazzina. La minorenne aveva trascorso la serata in un pub e stava tornando a casa a piedi assieme alla sorella maggiorenne, che poi però aveva proseguito da sola. La ragazza era stata avvicinata dai due, che l’avevano fatta salire in auto, portandola poi in una zona di campagna e violentandola a turno. Il gip aveva firmato l’ordinanza di custodia cautelare per i due diciannovenni con l’accusa di violenza sessuale di gruppo”.

Fonte: La Stampa del 3 febbraio 2012)

QUINDI:
La ragazza denuncia la violenza alla squadra mobile di Frosinone.
La squadra mobile di Frosinone denuncia il reato al pubblico ministero. Iniziano le indagini preliminari, vengono identificate persone, assunte informazioni, chiamati i difensori,  il pm decide di andare avanti (esercitare l’azione penale) quindi rinvia a giudizio.
Vengono disposti e convalidati fermi dal giudice per le indagini preliminari che con ordinanza dispone anche la misura cautelare in carcere.
I difensori dei ragazzi non ci stanno e chiedono che l’ordinanza venga rivista.
Se ne occupa il Tribunale del Riesame. L’Ordinanza è giusta. Viene confermata la misura cautelare in carcere!
I difensori non si arrendono arrivano alla Cassazione, fanno ricorso.

E POI?
E POI QUESTO: La  terza sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n.4377/12) ha stabilito che i principi interpretativi che la Corte Costituzionale ha fissato per i reati di violenza sessuale (la sentenza 265/10 che sostiene le misure alternative al carcere)  e atti sessuali su minorenni sono applicabili anche agli stupri di gruppo dal momento che quest’ultimo reato «presenta caratteristiche essenziali non difformi» da quelle che la Consulta ha individuato per le altre specie di reati sessuali sottoposti al suo giudizio.

In parole povere LA CASSAZIONE CASSA CON RINVIO cioè accoglie il ricorso degli imputati e rinvia di nuovo al Tribunale di Roma per ulteriori accertamenti perché “la motivazione dell’ordinanza impugnata è incorsa nel vizio di errata applicazione della legge” ( non ha tenuto conto delle previsioni della corte costituzionale 265/10).

EFFETTI?: INDIGNAZIONE PUBBLICA

L’UFFICIO STAMPA DELLA CORTE DI CASSAZIONE DIFENDE COSI’: “La sentenza della Corte di Cassazione sullo stupro di gruppo contiene una «interpretazione doverosa» di una sentenza della Corte Costituzionale. L’alternativa sarebbe stata sollevare una questione di incostituzionalità, che avrebbe portato verosimilmente alla scarcerazione degli indagati per scadenza dei termini di custodia cautelare”.

E POI: “La sentenza della Corte di Cassazione (n. 4377/12 della Terza Sezione penale) non ha determinato alcuna conseguenza immediata sullo stato detentivo degli imputati. Essi restano in carcere fintanto che non si sarà concluso il giudizio di rinvio davanti al Tribunale del riesame di Roma, che potrebbe anche confermare la precedente valutazione di necessità della misura carceraria.”

E ANCORA: ”L’ordinanza del Tribunale di Cassino (Frosinone), che ha ritenuto di confermare la custodia in carcere, «è stata in primo luogo annullata per carente motivazione sugli indizi di colpevolezza, posto che, secondo la Corte di Cassazione, non era stato affatto chiarito, sulla base dei dati rappresentati dall’accusa, se una violenza sessuale fosse stata effettivamente realizzata dagli indagati. Solo come ulteriore argomento, la sentenza della Corte di Cassazione prospetta motivatamente una interpretazione doverosa della sentenza della Corte Costituzionale n. 265 del 2010, che, pur riferendosi alle fattispecie-base di violenza sessuale, e non specificamente alla fattispecie di violenza di gruppo, ha espresso il principio, fondato anche sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che in materia di misure cautelari, fatta eccezione per i reati di natura mafiosa, non possono valere presunzioni assolute di adeguatezza della sola misura carceraria che prescindano dalla fattispecie concreta.  L’alternativa era verosimilmente quella di investire della questione la Corte Costituzionale: ma la sospensione del procedimento fino alla decisione della Consulta avrebbe potuto determinare la scarcerazione degli imputati per decorrenza dei termini di custodia cautelare, caso che non si è verificato proprio a seguito della decisione della Corte di Cassazione”.
Fonte: http://www.gazzettino.it/articolo.php?id=179827&sez=ITALIA

E’ vero. Nessuno è stato scarcerato. Forse davvero la sospensione avrebbe fatto scadere i termini. Magari davvero la motivazione era carente, forse…. Il vero problema però  si concentra su due sole parole. E’ CASSAZIONE! Questo significa che d’ora in poi gli avvocati penalisti potranno difendere meglio i sospettati di violenza sessuale, che poi questa violenza sia di gruppo o meno cambia poco, perché a quanto pare il reato è…assimilabile…E questi difensori non faranno altro che dire e scrivere nei loro atti: ” Ma giudici della Cassazione…E’ Cassazione!!” E magari qualche volta gli andrà anche bene!

Ora, con la certezza di non avere nulla da insegnare a nessuno, propongo a me stessa e a Voi questo ragionamento:
La Cassazione ragiona solo secondo diritto e..
verifica che venga applicato legittimamente il nostro diritto e..
vista la palese regressione (speriamo solo) nell’interpretazione di questo diritto,
non sarà forse che questo tanto amato diritto sia poco poco sbagliato?