Violenza sessuale di gruppo. Ma cosa è successo? Proviamo a capirlo.
CHI?
TRIBUNALE DEL RIESAME: è formato da 3 giudici (tribunale collegiale) i quali si occupano di controllare, rivedere, verificare la legittimità dei provvedimenti restrittivi della liberta’ personale quando questi vengono contestati (impugnati).
CORTE DI CASSAZIONE: senza badare ai fatti, assicura che la legge venga osservata in maniera esatta e uniforme. Rappresenta l’ultima possibilità (dopo la corte d’Appello) di poter contestare un provvedimento (terzo grado).
CORTE COSTITUZIONALE: è formata da 15 giudici che tra le altre, si occupano di verificare che le nostre leggi non siano in contrasto con la Costituzione.
CODICE ROCCO: è il nostro attuale codice penale, di matrice fascista (risale agli anni 30), fortunatamente riformato dagli anni 70 in poi.
MISURA CAUTELARE IN CARCERE: Il più forte strumento di limitazione della libertà delle persone, per questo può essere disposto solo in casi specifici (pericolo di fuga, turbamento indagini, reiterazione reato) e solo se le altre misure alternative risultino inadeguate.
QUANDO?
15 febbraio 1996. La legge nr. 66 modifica il Codice Rocco e il reato di violenza sessuale prima inquadrato nei “reati contro la moralità pubblica e il buon costume” viene invece collocato nei “delitti contro la persona”.
23 aprile 2009. La Legge nr. 38 per le “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche’ in tema di atti persecutori” modifica il codice penale, in questo modo anche per il reato di violenza sessuale “Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza… è applicata la custodia cautelare in carcere”
21 luglio 2010. Sentenza 265. La corte costituzionale ha ritenuto quella legge in contrasto con gli articoli 3 (uguaglianza davanti alla legge), 13 (libertà personale) e 27 (funzione della pena) della Costituzione ed ha sostenuto le alternative al carcere «nell’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfate con altre misure».
POI SUCCEDE QUESTO:
“La Cassazione, occupandosi di una violenza di due diciannovenni su una minorenne avvenuta a Cassino, ha accolto il ricorso di R.L. e di L.B. nei confronti dei quali il tribunale di Roma, il 5 agosto 2011, aveva confermato la custodia in carcere. I due giovani erano stati denunciati dalla squadra mobile di Frosinone dopo il racconto della ragazzina. La minorenne aveva trascorso la serata in un pub e stava tornando a casa a piedi assieme alla sorella maggiorenne, che poi però aveva proseguito da sola. La ragazza era stata avvicinata dai due, che l’avevano fatta salire in auto, portandola poi in una zona di campagna e violentandola a turno. Il gip aveva firmato l’ordinanza di custodia cautelare per i due diciannovenni con l’accusa di violenza sessuale di gruppo”.
Fonte: La Stampa del 3 febbraio 2012)
QUINDI:
La ragazza denuncia la violenza alla squadra mobile di Frosinone.
La squadra mobile di Frosinone denuncia il reato al pubblico ministero. Iniziano le indagini preliminari, vengono identificate persone, assunte informazioni, chiamati i difensori, il pm decide di andare avanti (esercitare l’azione penale) quindi rinvia a giudizio.
Vengono disposti e convalidati fermi dal giudice per le indagini preliminari che con ordinanza dispone anche la misura cautelare in carcere.
I difensori dei ragazzi non ci stanno e chiedono che l’ordinanza venga rivista.
Se ne occupa il Tribunale del Riesame. L’Ordinanza è giusta. Viene confermata la misura cautelare in carcere!
I difensori non si arrendono arrivano alla Cassazione, fanno ricorso.
E POI?
E POI QUESTO: La terza sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n.4377/12) ha stabilito che i principi interpretativi che la Corte Costituzionale ha fissato per i reati di violenza sessuale (la sentenza 265/10 che sostiene le misure alternative al carcere) e atti sessuali su minorenni sono applicabili anche agli stupri di gruppo dal momento che quest’ultimo reato «presenta caratteristiche essenziali non difformi» da quelle che la Consulta ha individuato per le altre specie di reati sessuali sottoposti al suo giudizio.
In parole povere LA CASSAZIONE CASSA CON RINVIO cioè accoglie il ricorso degli imputati e rinvia di nuovo al Tribunale di Roma per ulteriori accertamenti perché “la motivazione dell’ordinanza impugnata è incorsa nel vizio di errata applicazione della legge” ( non ha tenuto conto delle previsioni della corte costituzionale 265/10).
EFFETTI?: INDIGNAZIONE PUBBLICA
L’UFFICIO STAMPA DELLA CORTE DI CASSAZIONE DIFENDE COSI’: “La sentenza della Corte di Cassazione sullo stupro di gruppo contiene una «interpretazione doverosa» di una sentenza della Corte Costituzionale. L’alternativa sarebbe stata sollevare una questione di incostituzionalità, che avrebbe portato verosimilmente alla scarcerazione degli indagati per scadenza dei termini di custodia cautelare”.
E POI: “La sentenza della Corte di Cassazione (n. 4377/12 della Terza Sezione penale) non ha determinato alcuna conseguenza immediata sullo stato detentivo degli imputati. Essi restano in carcere fintanto che non si sarà concluso il giudizio di rinvio davanti al Tribunale del riesame di Roma, che potrebbe anche confermare la precedente valutazione di necessità della misura carceraria.”
E ANCORA: ”L’ordinanza del Tribunale di Cassino (Frosinone), che ha ritenuto di confermare la custodia in carcere, «è stata in primo luogo annullata per carente motivazione sugli indizi di colpevolezza, posto che, secondo la Corte di Cassazione, non era stato affatto chiarito, sulla base dei dati rappresentati dall’accusa, se una violenza sessuale fosse stata effettivamente realizzata dagli indagati. Solo come ulteriore argomento, la sentenza della Corte di Cassazione prospetta motivatamente una interpretazione doverosa della sentenza della Corte Costituzionale n. 265 del 2010, che, pur riferendosi alle fattispecie-base di violenza sessuale, e non specificamente alla fattispecie di violenza di gruppo, ha espresso il principio, fondato anche sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che in materia di misure cautelari, fatta eccezione per i reati di natura mafiosa, non possono valere presunzioni assolute di adeguatezza della sola misura carceraria che prescindano dalla fattispecie concreta. L’alternativa era verosimilmente quella di investire della questione la Corte Costituzionale: ma la sospensione del procedimento fino alla decisione della Consulta avrebbe potuto determinare la scarcerazione degli imputati per decorrenza dei termini di custodia cautelare, caso che non si è verificato proprio a seguito della decisione della Corte di Cassazione”.
Fonte: http://www.gazzettino.it/articolo.php?id=179827&sez=ITALIA
E’ vero. Nessuno è stato scarcerato. Forse davvero la sospensione avrebbe fatto scadere i termini. Magari davvero la motivazione era carente, forse…. Il vero problema però si concentra su due sole parole. E’ CASSAZIONE! Questo significa che d’ora in poi gli avvocati penalisti potranno difendere meglio i sospettati di violenza sessuale, che poi questa violenza sia di gruppo o meno cambia poco, perché a quanto pare il reato è…assimilabile…E questi difensori non faranno altro che dire e scrivere nei loro atti: ” Ma giudici della Cassazione…E’ Cassazione!!” E magari qualche volta gli andrà anche bene!
Ora, con la certezza di non avere nulla da insegnare a nessuno, propongo a me stessa e a Voi questo ragionamento:
La Cassazione ragiona solo secondo diritto e..
verifica che venga applicato legittimamente il nostro diritto e..
vista la palese regressione (speriamo solo) nell’interpretazione di questo diritto,
non sarà forse che questo tanto amato diritto sia poco poco sbagliato?
E’ quello che mi chiedo anch’io, ancora basita di aver trovato, sia nella pronuncia della Corte di Strasburgo che in quella della Consulta richiamata dalla Cassazione, sez III, qualificata la violenza carnale come reato che non provoca allarme sociale. e queste sono le comuni radici culturali europee c’è poco da stare allegri.
A quando un magistrato che benevolmente chieda allo stupratore(o agli stupratori):”Ragazzi miei vi va di fare un po’ di carcere preventivo o preferite, per esempio, una crociera Costa?”
Adele Cambria, veterofemminista sbalordita
Scusate, ma visto che si tira in ballo il Codice Rocco vorrei ricordare che esso riteneva una bazzecola lo stupro ma in compenso era severissimo con la custodia cautelare. Quello che voglio dire è che in altri paesi, che riteniamo molto più civili sul tema delle violenze sessuali e che magari hanno leggi più avanzate in materia, i sospetti possono uscire su cauzione.
Secondo me, se non sussistono gravi indizi di colpevolezza – e non saprei dire se è il caso in questione – non è poi così scandaloso ipotizzare misure cautelari alternative al carcere. La severità ci deve essere in caso di riconoscimento di colpevolezza, e l’indignazione è sacrosanta se i giudici minimizzano la questione o tirano in ballo teoremi assurdi come il famoso non-stupro con i jeans. Tra l’altro da questo post apprendiamo che i giudici di Cassazione hanno cercato il modo di far quadrare il cerchio e mantenere ugualmente in carcere i sospetti, quindi gli strali nei loro confronti di questi ultimi giorni sono ingiustificati.
Mi pare anche molto ingenuo pensare che gli avvocati non fossero a conoscenza della sentenza della Consulta e che ci volesse questo caso per farglielo scoprire.
Concordo parzialmente con Igor.
Per quanto riguarda il codice Rocco è vero. Fino all’89(!!) erano ancora previste le sentenze preventive e quindi le custodie preventive anche solo sulla base di minimi indizi, inoltre non esisteva il principio di presunzione di non colpevolezza. Questo perchè la matrice normativa derivava da un regime totalitario che non può e non deve essere paragonato all’attuale. Il problema era il contesto sociale. Per questo gli abusi sessuali erano relegati a ledere solo il pudore altrui, la moralità!
Per quanto riguarda l’intervento della Cassazione concordo.E’ un organo che deve astenersi dal guardare i fatti. E’ stato così! Ha verificato che la legge non era stata interpretata e applicata a dovere. E’ stato ignorato un indirizzo giuridico, quello della Corte Costituzionale. A questo punto mi chiedo perchè è stato ignorato? Solo per avvalorare una tesi e difendere la parte lesa o perchè realmente questo provvedimento sembrava ingiusto? Gli avvocati ovviamente erano a conoscenza della sentenza ma un provvedimento isolato non ha molta forza! Ora ce l’ha. Il problema è proprio questo. La legge del 2009 che ha inasprito la normativa in materia di reati a sfondo sessuale era stata emanata con urgenza in un momento in cui la frequenza della commissione di questi reati stava determinando un forte allarme sociale. Cosa si dovrebbe pensare ora? Che non sia più così? Come avrete notato vi lascio ancora una volta con una domanda.
Daniela, io penso che non dobbiamo compiere l’errore tipico di delegare alla magistratura compiti non suoi. Dobbiamo batterci per avere leggi giuste e perché vengano applicate, ma non possiamo pensare che gli organi repressivi dello Stato possano compiere un’opera di promozione civile e sociale, se non in una parte molto minima. Che la custodia cautelare venga assegnata a tutti gli indagati per il medesimo reato oppure valutando caso per caso i singoli soggetti non cambia nulla sulla percezione sociale delle violenze sessuali; dal 2009 a oggi non è la magistratura a essere cambiata. I media che adesso fanno tanto clamore (e confusione) su questo caso, mi chiedo dov’erano in questi ultimi due anni quando alcune delle massime autorità dello stato facevano a gara per denigrare l’immagine delle donne.
Sinceramente, ho la netta impressione che abbiamo abboccato all’amo: proprio nelle ore in cui viene approvata la legge sulla responsabilità civile dei giudici (e lì voglio vedere se non avremo delle vere distorsioni del diritto) abbiamo questo caso raccontato malissimo da tutto gli organi di stampa che fa indignare contro la magistratura.
E’ un paio di giorni che ci penso, e decisamente non concordo con il parallelo che pone Igor. E’ vero la magistratura non ha un ruolo politico, è però giusto indignarsi quando si scoprono situazioni che non si condividono. Io non riesco a vedere in questa sentenza una forza sufficiente da farmi pensare ad una costruzione ad arte per nascondere la legge sulla responsabilità civile.
Non trovo nei media il clamore di cui parli, è una notizia a cui è stato dato un po’ di risalto, ma senza eccederci sopra.
Concordo invece con la domanda che pone Daniela. Ora non è più un’emergenza? Penso il punto stia lì, nella percezione di una emergenza che sfuma, o di un reato che in fondo non è così ignobile. Su questo penso sia giusto per lo meno alzare la voce, non tanto per il caso specifico, ma per una visione più generale.
Juri, ti faccio notare che stiamo facendo delle astrazioni non su di una sentenza dove ci sono tutti gli elementi per giudicare – perché pubblici – ma su di un caso di custodia cautelare dove (se non erro) vige il segreto investigativo. Sappiamo poco o niente ma vogliamo la gente in carcere. Tra l’altro sul discorso dell’allarme sociale riporto uno stralcio della sentenza della Consulta:
“Ove dovesse aversi riguardo, poi, alla misura edittale della pena, la scelta del legislatore non potrebbe che apparire palesemente scompensata e arbitraria. Procedimenti relativi a gravissimi delitti – puniti con pene più severe di quelli che qui vengono in rilievo (taluni addirittura con l’ergastolo) – restano, infatti, sottratti al regime cautelare speciale: basti pensare alla strage (art. 422 cod. pen.), alla devastazione o saccheggio (art. 419 cod. pen.), alla rapina e all’estorsione aggravate (artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, cod. pen.), alla produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti, anche con riguardo all’ipotesi aggravata di cessione a minorenni (artt. 73 e 80, comma 1, lettera a, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
12. – Tanto meno, infine, la presunzione in esame potrebbe rinvenire la sua fonte di legittimazione nell’esigenza di contrastare situazioni causa di allarme sociale, determinate dalla asserita crescita numerica di taluni delitti”.
L”allarme sociale’ la magistratura lo deve misurare in termini numerici, non è suo compito fare giudizi di valore. La magistratura non decide sull’ignominia dei reati.
Bisogna quindi:
1) evitare come ho detto prima, di caricare la magistratura di compiti non suoi
2) capire che la legge umana non è la giustizia diviva. In caso di dubbio, uno stato democratico deve assolvere. Sulla base delle stesse identiche risultanze, il primo grado può dare un verdetto e il secondo un altro. Assumere un atteggiamento più realista del re, volere il carcere a prescindere per gli indagati di stupro non è un indice di civiltà. Indica solo la nostra debolezza nello speraranza che la magistratura supplisca a tutte le carenze della nostra società.
Igor io sto dicendo che il punto non è la singola sentenza, che per altro Daniela spiega molto bene essere stata riportata in modo non corretto dai giornali. Il punto è che su un dibattito di questo tipo si riporta la discussione sul singolo caso, che non è il nocciolo della questione. Se si sono alzate tante voci sdegnate è perché la situazione è oggettivamente gravissima, si assiste quotidianamente ad un bollettino di guerra, fatto di donne uccise e vittime di violenze e su tutti i blog si cerca di portare il punto legale, che sinceramente mi interessa molto poco. Se anche un errore serve a dare spazio ad un dibattito su questi temi, che altrimenti vengono ignorati, ben venga.
Vedi Juri, se c’è una cosa che ho imparato sulla mia pelle è che la via per l’Inferno è lastricata di buone intenzioni.
Allora, io penso che tutti quanti noi siamo persone, per così dire, democratiche e libertarie, di certo non reazionarie e forcaiole. Eppure, di fronte a fatti come questo, diventiamo improvvisamente strani. Vogliamo il carcere a prescindere, Daniela nel suo (per altro ottimo) post scrive: “Questo significa che d’ora in poi gli avvocati penalisti potranno difendere meglio i sospettati di violenza sessuale” come se noi dovessimo desiderare che lo Stato faccia difendere ‘peggio’ gli indagati per stupro o qualsiasi altra cosa. Ho la netta sensazione che se ci fossero stati di mezzo razzismo, mafia o crimini della politica avremmo avuto la stessa reazione. Cosa ci succede? Perché noi persone democratiche e libertarie diventiamo improvvisamente, per usare un odiosissimo termine, ‘giustizialiste’? Perché come dici tu Juri conosciamo la grave sottovalutazione del fenomeno, allora vogliamo che tutte le deficienze della cultura e della politica vengano colmate dalla magistratura, e quindi diventiamo colpevolisti e vogliamo carcere e le pene più severe possibili. All’organo che per definizione non può uscire dal caso personale, chiediamo di generalizzare e quasi di applicare la pena esemplare, e se non lo fa diciamo che ‘il diritto è sbagliato’.
Tu dici: almeno si parla del problema. A me sembra che si stia parlando solo di magistratura lassista. Parlamentari che sono in adorazione di uno dei più grande misogini della storia italiana, accusano di maschilismo dei giudici che con equilibrisimi al limite dell’imparzialità hanno comunque evitato la scarcerazione dei sospetti. Non credo possa venire nulla di positivo dalla somma delle ingiustizie.
Non per “provocare” le parti di questo che ritengo un costruttivo dibattito, ma solo per precisare. O forse si. Per provocare un poco.
Mi sembra che inevitabilmente ci stiamo allontanando dal problema principale.
Ci tengo a ricordare che in Italia la custodia cautelare in carcere è prevista solo in casi specifici e se ci sono gravi indizi di colpevolezza!! E’ davvero difficile otenerla. Quindi a mio avviso non stiamo parlando di ragazzini indifesi che finiscono in carcere per un sistema giuridico sbagliato. Parliamo invece del fatto che nonostante la presenza di questi gravi indizi di colpevolezza, si decide di valutare misure alternative al carcere. La mia opinione personale è che questo indirizzo potrebbe essere molto pericoloso considerando la delicata natura dei reati che stiamo trattando.
L’avvocato Barbara Spinelli si è espressa piuttosto nettamente, vi consiglio di leggere
http://femminicidio.blogspot.com/2012/02/la-cassazione-sullo-stupro-di-gruppo.html
Grazie per il link. E’ indubbiamente un punto di vista molto interessante. Da studiare accuratamente.
cara Daniela,
non è affatto vero che “d’ora in poi gli avvocati penalisti potranno difendere meglio i sospettati di violenza sessuale, che poi questa violenza sia di gruppo o meno cambia poco, perché a quanto pare il reato è…assimilabile…”: la Cassazione dice solo che il principio applicato dalla C.Cost. (non obbligatorietà per legge della custodia cautelare in caso di v. sess.) si applica anche alla v. sess. di gruppo. Questo non facilita nessuna difesa: se una ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere è ben motivata, regge sempre la Cassazione. Questa evidentemente non lo era perchè si basava sull’automatismo introdotto dalla legge del 2009, e per questo è stato disposto il rinvio. Quindi non è un precedente sostanziale della Cassazione spendibile da altri avvocati in futuro, è una decisione procedurale del tutto prevedibile peraltro. Ancora una volta: nulla di che indignarsi.
Buongiorno Barbara,
non ci conosciamo ma siamo coetanee.
Ho avuto modo di essere presente ad un tuo intervento per “Le Vocianti”. Ho letto il tuo post sull’argomento in questione. Apprezzo il tuo forte temperamento. Allo stesso tempo non posso far altro che pensare che vadano sempre inseriti grossi punti interrogativi quando ci si confronta su temi come questi. Altrimenti si perde la possibilità di comprendere un punto di vista diverso. Certo non per le questioni prettamente procedurali. Ma per il resto sì. Come spiegato nel titolo del post, ho tentato di spiegare nella maniera più antigiuridica possibile i fatti. Poi inevitabilmente mi sono persa anche nelle mie opinioni personali, cercando di proporre ragionamenti. Per quanto riguarda la spendibilità dell’intervento della Cassazione, sono curiosa e verificherò quale sarà la tendenza dei difensori in questo senso. Passando al tuo post, devo ringraziarti perchè mi hai insinuato dubbi e mi sono sentita nuovamente in dovere di pormi degli interrogativi. Intepretandolo, ho capito dalle tue affermazioni che l’obbiettivo è la prevenzione. Quindi proteggere le potenziali vittime, le vittime, fare in modo che i giudici siano in grado preventivamente, tramite strumenti specifici di “valutare la pericolosità dell’ggressore sessuale”, che sappiano riconoscere il “disvalore della violenza sessuale”. Ma come hai già chiesto tu nelle tue conclusioni: siamo pronti? A mio avviso l’Italia difficilmente si può considerare un paese proattivo. Noi interveniamo per ristabilire gli equilibri che abbiamo scomposto, facciamo leggi per ottenere consensi (e comunque sono ancora dell’opinione che fosse una buona idea, indipendentemente dalle finalità), siamo un paese in cui “l’unico caso in cui il nostro ordinamento prevede per legge il carcere obbligatorio come misura cautelare, è per i reati di criminalità organizzata”. Ora non parlo da giurista, ma penso “perchè scusa? la violenza sessuale di gruppo non lo è”? Non siamo un paese proattivo, non ancora, noi per ora interveniamo solo dopo. E’ importante confrontarsi e fare. E’ altrettanto importante non perdersi in paroloni come proattivo o disvalore o chissà cos’altro. Bisogna spiegare. Bisogna farlo in maniera semplice. Bisogna tollerare e allo stesso tempo scalare le nostre montagne. Non deve diventare una guerra tra chi è sicuro di capire e chi certamente non capisce. Credo che sia importante porsi grossi punti interrogativi, credo che la certezza assoluta sia un deterrente. E poi bisogna fare e diventare proattivi! Siamo qui apposta Barbara. Non credi?
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